Nel corso di un rapporto contrattuale può capitare spesso di riscontrare difficoltà e ritardi sul pagamento del corrispettivo pattuito o maturato in seguito all'attività svolta. Si tratta di una situazione molto comune per imprese e liberi professionisti, ma in certi casi può anche riguardare rapporti tra privati: si pensi, ad esempio, alla riscossione del canone di affitto di un immobile locato da un privato per uso abitativo ad un altro privato, ovvero al pagamento del prezzo di vendita di un autoveicolo o di un terreno.
Per le aziende il discorso si fa estremamente più complesso ed articolato, dal momento che per operare sul mercato necessitano frequentemente di beni strumentali, capitali e risorse, ed i rapporti di credito/debito connessi alla fornitura di tali beni o servizi possono risentire sia di fattori connessi all'andamento del singolo rapporto (es., la corretta esecuzione delle prestazioni richieste) sia di fattori esterni, quali l'andamento di altri rapporti connessi all'attività nello specifico svolta (es., l'acquisto di un bene necessario per erogare un determinato servizio) o del mercato.
In caso di mancato pagamento di un credito scaduto ed esigibile, ogni soggetto (impresa o privato cittadino) può legittimamente richiederne l'adempimento al proprio debitore davanti alle opportune sedi di giustizia, previo tentativo di composizione bonaria mediante richiesta scritta, anche a firma del difensore.
Se un'azienda ha correttamente prestato la propria attività ed emesso regolare fattura, può accedere ad un particolare strumento giudiziario per il recupero del proprio credito: il c.d. procedimento di ingiunzione.
Si tratta di un procedimento speciale connaturato da rapidità e immediatezza, che si sostanzia in una richiesta fatta al giudice competente e volta ad emettere un provvedimento (c.d. decreto di ingiunzione) con cui si ordini alla parte inadempiente il pagamento di quanto effettivamente dovuto. Laddove il debitore non paghi o non proponga opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, quest'ultimo passa in giudicato e acquista efficacia esecutiva.
In taluni casi, quando ne ricorrono i presupposti (ad es. il credito è documentato da scrittura sottoscritta dal debitore) è possible ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto, senza che sia necessario attendere il decorrere del termine previsto per l'opposizione.
Sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo, o di altro titolo avente efficacia esecutiva (es., scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, cambiale, assegno, sentenza, etc.) sarà infine possibile avviare un procedimento esecutivo volto a recuperare coattivamente le somme dovute.
Nel corso della mia attività professionale ho maturato specifiche competenze nel settore del recupero crediti in favore di aziende, privati, enti pubblici e consorzi fidi.
Attualmente, anche in partnership con gli Studi legali ed i professionisti specializzati con cui collaboro, mi occupo di fornire i seguenti servizi: