La giurisprudenza della Suprema Corte ha di recente fatto il punto in materia di responsabilità medica per omessa informazione del paziente circa i possibili esiti e sviluppi del trattamento terapeutico, e dunque per mancata acquisizione del c.d. consenso informato.
Al di là delle questioni squisitamente giuridiche e tecniche coinvolte - di cui tratto in un mio recente contributo - il tema è estremamente delicato in quanto foriero di importanti ripercussioni dal punto di vista del ricorso alla c.d. medicina difensiva.
Spesso infatti le prassi ospedaliere hanno favorito l'utilizzo di moduli e prestampati (anche in caratteri minuti) ricchi di informazioni spesso incomprensibili al profano, da firmare per l'acquisizione del consenso da parte del paziente. E anche con la nuova legge sul consenso informato (L. 219/2017) poco è destinato cambiare, a meno che non si ponga l'accento sull'art. 1, comma 4, il quale impone che "il consenso informato, [sia] acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente ".
Ebbene, la Corte di Cassazione ha di recente ribadito, confermando l'orientamento ormai consolidato, che l'inadempimento del dovere informativo da parte del sanitario sia rilevante sotto il duplice profilo del danno alla salute (es. in caso di esito negativo del trattamento) e del danno all'autodeterminazione del paziente, ricorrente per la semplice privazione del potere di scelta in capo a quest'ultimo.
Con riferimento a quest'ultimo, in particolare, è stato affermato che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare una lesione al diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (c.d. danno biologico).
Se da un lato l'orientamento segnalato estende gli spazi di risarcibilità percorribili dal paziente leso nel diritto all'autodeterminazione, dall'altro lato va segnalato il rischio di una potenziale intensificazione proprio di quelle prassi di medicina difensiva che dovrebbero essere scongiurate, laddove riducono l'informazione sanitaria e l'acquisizione del consenso del paziente ad una mera formalità.
Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28985
M. Caredda, Consenso informato in ambito sanitario e rilevanza autonoma del danno all’autodeterminazione (nota a Trib. Cagliari, Sez. II Civile, Sent. 15 febbraio 2019, n. 381), su Rivista Giuridica Sarda, Edizioni AV, n. 1/2020.
E' doveroso precisare che a seguito dell'entrata in vigore della L. 24/2017, per le controversie riguardanti la responsabilità sanitaria è divenuto obbligatorio lo svolgimento del procedimento di Consulenza tecnica preventiva (CTP) ai fini della composizione della lite, ovvero, in alternativa, il procedimento di Mediazione.
La scelta del procedimento da attivare dovrà essere valutata caso per caso, soprattutto in considerazione del potenziale pericolo di dispersione della prova.
Se pensate di aver subito un pregiudizio derivante da responsabilità medico-sanitaria, anche per omesso rilascio del consenso informato, potete contattarmi per una valutazione preventiva del vostro caso e delle tutele attivabili ad uno recapiti disponibili nell'apposita pagina del Sito.